Lungoraggio s.r.l.
Via Pontinia, 40 - 04100 LATINA - Lic. 2825 /90 reg. Lazio - C.C.I.A.A. di Latina n° 91907  - Ass. R.C. 520/238490  Wintherthur

Condizioni generali di partecipazione ai Viaggi.
(da leggere, stampare,  firmare ed inviare via fax al Nr. 0773.474635, in caso di prenotazione)      

Art.1 - Premessa. Nozione di pacchetto turistico. Ai sensi dell' art.2 n.1 del DLGS n.111 del 17 marzo 1997 di attuazione della direttiva CEE 90/314:  I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno 2 degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero che si estendono per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasposto o all'alloggio (omissis)...... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

Art. 2 - Contenuto del Contratto. Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali quì riportate e dalle condizioni specifiche eventualmente pattuite di volta in volta fra le parti. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nel dal catalogo, depliant, opuscolo o programma fuori catalogo che saranno dall'agenzia inviate all'acquirente via internet o fax.

Art. 3 - Prenotazioni. La domanda di prenotazione dovrà pervenire alla Lungoraggio via e-mail, fax oppure telefonicamente. L'accettazione delle prenotazioni  è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata con conseguente conclusione del contratto , solo nel momento in cui e nel luogo dal quale l'organizzatore invierà conferma scritta anche a mezzo e-mail, fax o sistema telematico. L'agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell'art. 6 del Decr. Legisl. 111/95, conferma del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Si da atto che l'agenzia di viaggio venditrice ha nei confronti dell'organizzatore la veste giuridica di intermediario ai sensi dell'art.1.3 CCV oltre che di venditore ex. art 4 decr. legisl. 111/95, acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'organizzatore e dall'agenzia all'acquirente in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

Art. 4 - Pagamenti. All'atto della prenotazione dovranno essere versati la quota di iscrizione e un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, mentre il saldo dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della partenza. Per le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza, dovrà essere versato l'intero ammontare al momento della prenotazione in unica soluzione. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Agenzia di viaggio venditrice  e dall'Organizzatore.  Gli acconti ed il saldo come sopra determinati, dovranno essere corrisposti dal contraente al venditore che li trasmetterà all'Organizzatore.

Art. 5 - Prezzo.   Il prezzo del pacchetto turistico è determinato dal prezzo esposto più il costo delle tasse di prenotazione, eventuale assicurazione contro l'annullamento qualora obbligatoria, eventuali tasse aeroportuali, ed eventuali costi di ottenimento dei visti consolari ove richiesti. Esso potrà essere modificato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in seguito a variazioni di: a) costi di trasporto, incluso il costo del carburante;  b) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti o negli aeroporti;   c) tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Quote di Iscrizione.  Variano da Operatore ad Operatore e sono mediamente: €. 25/30  per persona per soggiorni in Italia; €. 35/50  per persona per viaggi in Europa/Nord Africa/Medioriente; €. 60/70  per persona per viaggi nel resto del mondo. Nella suddetta quota è sempre compresa una assicurazione "Medico-non-stop" e bagaglio di una delle varie compagnie assicurative la quale prevede, in caso di malattia o infortunio, le seguenti prestazioni: Consulenza medica telefonica fornita dalla centrale operativa 24 ore su 24; rimborso spese mediche sostenute fino a €. 3.000 all'estero e €. 300 in Italia; trasporto sanitario organizzato; prolungamento del soggiorno in caso di malattia o ricovero; trasporto per il rientro della salma; rientro anticipato; Difesa legale all'estero; rimborso spese telefoniche/telegrafiche; invio medicinali urgenti; etc..

Art. 6 - Recesso del Consumatore.    Il consumatore può recedere dal contratto senza pagare il corrispettivo del recesso di cui infra, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 10% dal pezzo concordato;
- modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto (per tale intendendosi qualunque variazione su elementi oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato) proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui al precedente comma, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della comunicazione della decisione di chiedere il rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica e di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla proposta di annullamento e di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore si intende accettata.    Al consumatore che receda dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate ai precedenti commi del presente articolo, sarà addebitato, oltre la quota di iscrizione, il corrispettivo per il recesso nella misura di:

10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza
30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 9 a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini

Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio. L'agenzia di viaggi o l'organizzatore non è tenuto a controllare la validità dei documenti per l'espatrio del consumatore.

Art. 7) Annullamento del pacchetto turistico.    Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare alternativamente, uno dei diritti di cui al secondo comma del precedente art. 6 e nelle modalità di cui al 3° comma dello stesso articolo, sempre che l’annullamento non dipenda da fatto a lui imputabile. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo sempre che tale annullamento sia stato comunicato nel termine precedente la data della partenza ivi indicato.

Art. 8) Chiarimenti in materia di recesso.    Gli effetti del recesso del consumatore o dell’aumento del pacchetto turistico sono compiutamente disciplinati dai precedenti articoli 6 e 7 il cui contenuto riproduce il disposto degli art. 12 e 13 Decr. Legisl. 111/95. Pertanto le clausole contenute nei citati art 6 e 7 rispettano il giusto equilibrio tra le parti contrattuali anche in virtù del dettato dell’art. 1469 ter cod. civ. (introdotto dalla I.52/96 di attuazione dalla direttiva 93/13 CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) secondo cui "non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge".

Art. 9) Modifiche dopo la partenza.      L’organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire per qualsiasi ragione tranne un fatto proprio del contraente una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art. 10) Sostituzioni.        Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzazione tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che verrà quantificata all’atto della comunicazione della cessione;

Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione, se prevista. Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli impegni di cui alla lettera c) del presente articolo.

Art. 11) Obblighi dei partecipanti.     I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

Art. 12) Classificazione alberghiera.     La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo o in altro materiale informativo solo nel caso in cui essa venga espressamente e formalmente indicata dalle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, al fine di indicare nel dettaglio le caratteristiche qualitative delle sistem,azioni alberghiere offerte e di rendere consapevole e informata la scelta del consumatore, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire una propria valutazione qualitativa della struttura ricettiva.

Art. 13) Regime di responsabilità.      L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative automaticamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzatore del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

Art. 14) Limiti del risarcimento.      Il risarcimento dovuto dall’organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aia nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario;la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testodi cui agli art. 1783 e seguenti cc;  la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo di "5.000 Franchi oro germinale per qualsiasi altro danno" previsto dall’art. 13 n°2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.  I soli vettori comunitari sono illimitatamente responsabili per danni da morte, ferite e lesioni al passeggero ai sensi del regolamento CE nr. 2027/97.  La responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero resta disciplinata dal D.Leg. 111/95 e dalle Condizioni Generali di Contratto quì pubblicate.

Art. 15) Obbligo di assistenza.     L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore no è responsabile nei confronti del consumatore per l'inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.

Art. 16) Reclami e denunce.    Il consumatore a pena di decadenza ai sensi dell’art. 19 n.2 d.lgs 111/95, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all’organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località dipartenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l’organizzatore deve prestare al consumatore l’assistenza richiesta dal precedente art. 15 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.

Art. 17) Assicurazione contro le spese di annullamento.    E' possibile, ed anzi consigliabile, stipulare all'atto della prenotazione, presso l'agenzia venditrice del pacchetto,  speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto medesimo. 

Art. 18)  Foro competente.     Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Latina.

Per presa visione ed accettazione: ...............................................................................................................                 Luogo e data: ..................................................................................................................